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In caso di rifiuto ad adempiere spontaneamente a una sentenza della corte, la legge prevede la possibilità di procedere con l’esecuzione forzata. I compiti relativi all’esecuzione coattiva delle sentenze sono svolti dal Servizio Federale degli Ufficiali Giudiziari. L’ufficiale giudiziario incaricato ha il diritto di applicare diverse misure restrittive nei confronti del debitore per indurlo all'adempimento.

Una di queste misure consiste nella limitazione temporanea del diritto di guidare mezzi di trasporto, tra cui: automobili, mezzi aerei, navi per il trasporto marittimo o fluviale, motocicli, motorini, quadricicli leggeri, tricicli e macchine semoventi.

Casi di applicazione della misura

È importante sottolineare che tale restrizione non può essere applicata indiscriminatamente, ma solo nei seguenti casi specifici:

  • mancato adempimento degli obblighi di pagamento degli alimenti;
  • mancato risarcimento di danni arrecati alla salute;
  • mancata esecuzione delle richieste di risarcimento danni per la morte del capofamiglia (sostentatore);
  • mancato risarcimento di danni patrimoniali o morali derivanti dalla commissione di un reato;
  • mancato adempimento di obblighi non patrimoniali legati all’educazione dei figli;
  • mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie inflitte per la violazione delle modalità di esercizio di un diritto specifico.

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