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Nel presente articolo raccontiamo le principali difficoltà ed errori che si possono incontrare nel cambio della composizione dei soci della S.r.l.

Come è possibile modificare la composizione dei soci di una S.r.l.?

Esistono due modalità di sostituzione dei soci nella S.r.l.:

  • tramite alienazione di quota di capitale sociale tramite compravendita, donazione, permuta, accordo di cessione, successione dei diritti (ad esempio per eredità o a favore del coniuge superstite);
  • tramite azioni conseguenti: ingresso di un socio e uscita di un altro socio dalla S.r.l.

Separatamente può essere indicata la modalità di esclusione dalla S.r.l. di un socio che sabota il lavoro della società, ma utilizzarlo proprio per sostituire la composizione dei soci  non è molto pratico e nemmeno tanto semplice.

Da cosa partire per sostituire la composizione dei soci della S.r.l.?

In occasione di qualsiasi cambio alla composizione dei soci occorre studiare la composizione della società. Di norma, nella registrazione della S.r.l., nessuno dei futuri soci ne legge lo statuto e molto spesso non sospetta nemmeno che vi siano una serie di divieti e di vincoli. Ad esempio, lo statuto può includere il divieto di alienazione delle quote, di accettazione di nuove persone come soci, può mancare il permesso di uscita dalla S.r.l. Inoltre, occorre ricordare il diritto di prelazione per l'acquisto di una quota dagli altri soci.

N.B.! Se nello Statuto non ci sono le disposizioni necessarie, occorre introdurle prima di procedere con la sostituzione. Tacitamente si necessita di almeno i 2/3 dei voti dei soci per assumere la decisione di modificare lo statuto. Ma quanti voti di preciso occorrono va indicato nello statuto. Successivamente si necessita di registrare le modifiche necessarie presso l'Agenzia delle Entrate. 

A proposito, in caso di qualsiasi modifica, tramite alienazione di quote, tramite entrata e uscita di un socio, il notaio richiede di fornire i documenti societari. I documenti societari sono tutte le decisioni assunte, i verbali, i fogli delle firme, i certificati (se presenti), le versioni degli statuti. La richiesta del notaio può essere talvolta evitata se i documenti vengono presentati in formato elettronico: in tal caso si necessita di un software integrativo e della firma elettronica.

Alienazione di quote tramite compravendita

L'alienazione delle quote tramite compravendita avviene solo in presenza del notaio. Inoltre, l'autentica notarile serve sia nel caso in cui la transazione avvenga tra i soci attivi della S.r.l. sia nel caso in cui la quota sia venduta a terzi.

Il notaio deve controllare lo statuto per l'assenza di divieti alla compravendita delle quote, di divieti al cambio di rapporto delle quote di soci e per l'assenza di limitazioni all'importo delle quote, nonché deve controllare la presenza o l'assenza della necessità di ottenimento del consenso della S.r.l. stessa all'alienazione.

Con la vendita di una quota di capitale sociale a terzi occorre ricordare il diritto di prelazione e il rifiuto dello stesso (da redigere presso il notaio), nonché la necessità di ottenere il consenso alla transazione di altri soci e della società stessa. Questi aspetti devono essere riportati nello statuto societario.

Di conseguenza, prima dell'incontro con il notaio, i momenti giuridici devono essere chiariti e compresi.

Se l'alienazione è prevista tramite contratto di donazione, di permuta, di cessione, a questi contratti saranno applicate le stesse norme e gli stessi divieti previsti per il contratto di compravendita.

Ingresso (uscita) dei soci

L'ingresso di un nuovo socio senza alienazione di quote deve essere obbligatoriamente accompagnato dall'aumento del capitale sociale a carico del contributo di terzi. In questa procedura ci sono una serie di sfumature:

  • la decisione dell'assemblea dei soci o la decisione del socio unico deve essere autenticata dal notaio;
  • i soci possono prendere le decisioni solo all'unanimità;
  • nello statuto non deve essere indicato il divieto a questa procedura;
  • se i soci voglio aumentare il capitale sociale non in denaro ma con beni, occorre la valutazione indipendente di questo patrimonio.

N.B.! In caso di uscita del socio occorre che nello statuto sia riportata l'autorizzazione all'uscita.

In caso di uscita del socio dalla S.r.l. occorre versargli il valore reale della quota, che può essere molto diverso dal valore nominale indicato nell'EGRJUL (Registro Unico Statale delle persone giuridiche).

Eredità, altri motivi di successione dei diritti

Se gli eredi hanno ricevuto in eredità una quota di una S.r.l., ciò non vuol dire che ne diventino subito soci. Nel caso in cui lo statuto contenga il divieto di alienazione delle quote, gli eredi possono ottenere solo il reale valore della quota.

Se per l'ingresso di nuovi soci nella S.r.l. occorre il consenso dei soci attivi o della S.r.l. stessa, e tale consenso non è concesso agli eredi, allora si può parlare nuovamente solo di ottenere il valore reale della quota e non dell'ingresso tra i soci della società.

Queste norme si estendono anche al coniuge sopravvissuto.

Esclusione dalla S.r.l.

Escludere dalla S.r.l. è possibile solo in modalità giudiziaria e solo se si riesce a dimostrare che il socio rifiuta di dempiere ai propri obblighi di gestione della società. Ad esempio, non si presenta alle riunioni dei soci, dove si necessita dell'unanimità per assumere decisioni, o che con il suo comportamento paralizza il lavoro della S.r.l.

Escludere dalla S.r.l. tramite il tribunale è una procedura piuttosto lunga e indubbiamente senza un risultato certo, quindi utilizzarla come alternativa all'alienazione di una quota o all'ingresso-uscita non è opportuna.

Potete sempre rivolgervi a noi per l'aiuto in qualsiasi questione relativa alla modifica della composizone dei soci della S.r.l.

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