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La morte di un familiare è un momento molto doloroso ed ancor più dolorosa è l’incertezza che si crea nelle famiglie quando il congiunto è mancato mentre si trovava lontano all’estero, magari per lavoro, o se della composizione del patrimonio fanno parte attivi all’estero (conti bancari, appartamenti, case, terreni, automobili).

È difficile capire quali siano i diritti degli eredi, quali azioni sia necessario intraprendere (e quando!) anche nel caso in cui un cittadino russo sia morto in Russia ma abbia lasciato dei beni che si trovano all’estero.

Questi casi capitano più spesso nella nostra pratica, perché le persone e le famiglie si spostano molto di frequente all’estero per lavoro e studio. Di conseguenza, prima o poi, una volta integrati nella comunità locale, acquistano immobili nel luogo in cui si sono trasferiti, pur restando cittadini russi.

Per questo varrà la pena conoscere come vengono trattate le successioni ereditarie all’estero. Oggi vedremo il caso dell’Italia e, per semplicità, faremo il caso che sia mancato un uomo sposato e con dei figli, che è quello più frequente.

Inoltre, non per forza deve trattarsi di un coniuge - cittadino italiano: può essere anche un russo che ha fatto testamento in Italia e/o è deceduto in Italia (o che in caso di redazione del testamento in un altro paese abbia scelto la legislazione italiana come legislazione di riferimento). In quest'ultimo caso entrano in vigore le norme del diritto privato internazionale sulle quali non ci soffermeremo in questo articolo, ma potrete sempre contattarci per una consulenza su un caso particolare.

Per la legge italiana l’eredità viene devoluta agli eredi indicati nel testamento (“successione testamentaria”) oppure secondo le quote stabilite direttamente dalla legge, se non c’è un testamento (“successione legittima”).

Ma attenzione, a differenza che in Russia, la moglie e i figli (anche maggiorenni) riceveranno in ogni caso fino a ¾ dell’eredità, anche se c’è un testamento. Quindi, se ci sono moglie e figli, come nel nostro caso, il marito potrà effettivamente disporre con il suo testamento solo di ¼ della sua eredità, mentre i ¾ andranno comunque alla moglie e ai figli, sia i figli nati da precedenti matrimoni che quelli nati fuori dal matrimonio, che se la divideranno secondo certe percentuali stabilite dalla legge (“successione necessaria”).

Inoltre, in Italia l’eredità che viene divisa tra gli eredi non è composta solamente dai beni che appartenevano al marito al momento della sua morte. Invece, faranno parte della eredità da dividere anche tutte le donazioni, anche indirette. Un esempio di donazione indiretta è quando il coniuge ha pagato l’abitazione con i propri soldi, ma il diritto di proprietà è registrato a nome del coniuge o di uno dei figli. In Italia tutti i pagamenti superiori ai 2000,00 (attenzione: da giugno il limite per i pagamenti in contanti scende da 3000 a 2000 Euro) possono essere facilmente tracciati, quindi non è difficile determinare, ove necessario, la provenienza del denaro.

Pertanto, l’eredità è composta da tutto ciò che al marito apparteneva al momento della sua morte e anche da quanto ha donato alla moglie, ai figli e anche ad estranei durante tutta la sua vita (“riunione fittizia”) (per questo è così importante determinare il valore del patrimonio di una persona al momento del decesso). Chi ha ricevuto queste donazioni dovrà restituirle agli eredi nominati nel testamento (“successione testamentaria”) o agli eredi indicati dalle legge (“successione legittima”).

"Riunione Fittizia" è tecnicamente l'operazione che OBBLIGATORIAMENTE bisogna compiere al momento di dividere l'eredità: con questa operazione si somma quello che al marito apparteneva al momento della morte (relictum) a quello che aveva donato durante la vita (donatum), quella somma darà la massa effettiva che bisogna dividere e su quella massa si calcoleranno le quote di ciascun erede.

Ancora, va ricordato che la legge prevede che, in assenza di testamento (“successione legittima”), la moglie e i figli, sia quelli legittimi che quelli naturali riconosciuti (nati fuori dal matrimonio), ereditano l’intero patrimonio (così come sopra determinato con la “riunione fittizia”) ma non in parti eguali tra loro come in Russia (i figli in Italia ricevono di più).

Dopo la morte del marito, la moglie e i figli, come anche in Russia, si recheranno dal Notaio con il certificato di morte e, se il marito lo aveva predisposto, con l’originale del testamento.

Il testamento può essere fatto dal marito anche su un semplice foglio di carta ma deve essere scritto di pugno da lui, che lo deve datare e firmare alla fine del foglio (altrimenti sarà considerato nullo!). Il testamento potrà essere tranquillamente conservato a casa ma è preferibile consegnarlo al Notaio perché solamente lo conservi. In alternativa, il testamento può essere redatto direttamente dal Notaio che firma lui stesso il testamento assieme al marito e a due testimoni.

Il Notaio che aveva presso di sé il testamento o a cui viene consegnato dalla moglie e dai figli (se hanno ritrovato l’originale che il padre conservava a casa) preparerà la dichiarazione di successione da presentare all’Agenzia delle Entrate (entro 1 anno dalla morte) per il pagamento delle imposte di successione.

Inoltre, lo stesso Notaio provvederà  a trascrivere il testamento nei Registri Immobiliari  e a trasferire la proprietà degli immobili situati in Italia dal padre defunto agli eredi per le quote stabilite nel testamento o dalla legge.

Ovviamente molte altre norme regolano la successione e sarà interessante conoscerle preventivamente, per esempio nel caso che la famiglia stia valutando di acquistare delle proprietà immobiliari o di altro tipo in Italia. Anche la redazione di un testamento deve essere frutto di attenta valutazione e dei consigli di persone molto esperte, perché, come abbiamo visto, ci sono molte limitazioni alla concreta efficacia di quanto disposto per testamento e queste limitazioni (ed eventuali alternative o eccezioni) devono essere conosciute specificatamente!

Un testamento ben fatto o comunque la conoscenza delle norme sulla successione consentirà di pianificare al meglio l’acquisto e di evitare sorprese nel futuro, specie per il caso in cui, come purtroppo capita, il marito perda la testa e voglia divorziare per sposare una donna più giovane! È giusto ed indispensabile difendere la famiglia da queste tristi evenienze! 

È morto un parente e occorre avviare la pratica di successione? Volete ricevere una consulenza esaustiva o delle indicazioni sulle prospettive della vostra pratica? Intendete contestare il testamento o le azioni del notaio? Prevedete di contrarre matrimonio e volete conoscere tutti gli ostacoli (sull’eredità, sulla donazione, sul contratto matrimoniale, sull’accordo di separazione dei beni, sugli accordi per gli alimenti, sugli accordi relativi ai figli)?

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  • avete perso un parente e occorre avviare la pratica di successione;
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  • state per sposare uno straniero e volete conoscere tutti gli ostacoli (sull’eredità, sulla donazione, sul contratto matrimoniale, sull’accordo di separazione dei beni, sugli accordi per gli alimenti, sugli accordi relativi ai figli);
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Avvocato Andrea Codognotto

Specializzato in Diritto internazionale Privato

Iscritto dal 12 gennaio 2004 al n. 1175 dell’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Treviso

Eredità e testamento in Italia

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