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I documenti didattici stranieri di per sè non hanno valore giuridico in Italia. In caso si necessità di utilizzare questi documenti sul territorio della Repubblica Italiana occorre occuparsi della procedura del loro riconoscimento secondo gli standard didattici italiani.

Allo scopo di proseguire gli studi o svolgere attività lavorativa secondo la propria specializzazione basta quasi sempre richiedere la Dichiarazione di valore in loco (maggiori informazioni sulla DDV sono disponibili qui).

Se occorre partecipare a concorsi pubblici od ottenere contributi specifici, bisogna svolgere due procedure diverse, regolamentate da norme apposite.

  1. RICONOSCIMENTO DELL'EQUIPOLLENZA: legata a un caso specifico. Vuol dire che viene riconosciuta l'equivalenza del documento didattico straniero con una determinata specializzazione  a un documento didattico italiano avente la stessa specializzazione. La caratteristica distintiva dell'equipollenza è che la formulazione del riconoscimento contenuta nella delibera è emessa e valida esclusivamente per un caso specifico. In altre parole, per ogni singolo scopo occorre ottenere l'equipollenza con un'apposita delibera.

Il riconoscimento dell'equipollenza è regolamentato dagli articoli 2 e 3 della Legge № 148/2002 della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento della Qualificazione.

  1. DICHIARAZIONE DI EQUIPOLLENZA: comporta l'analisi dettagliata dell'intero corso di studi relativo al documento didattico ottenuto. Al termine dell'analisi è emessa una dichiarazione che conferisce al documento didattico straniero la corrispondenza giuridica completa allo standard didattico italiano e ne autorizza l'utilizzo per qualsiasi scopo. La dichiarazione di equipollenza è regolamentata dall'articolo 5 della Legge № 148/2002 della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento della Qualificazione.

Solo i cittadini della Repubblica Italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea possono presentare domanda di equipollenza, nel rispetto dell'articolo 13 della Legge ЕС № 28 del 25.01.2006.

Il richiedente deve inviare la richiesta di equipollenza al MIUR, ovvero il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nello specifico al Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore – Uff. IV - Via Michele Carcani, n. 61 – 00153 Roma).

Elenco dei documenti necessari per ottenere la dichiarazione di equipollenza:

  • 1. Copie e traduzioni del diploma di laurea con allegato autenticate dal Consolato d'Italia.
  • 2. Dichiarazione di valore in loco rilasciata dal Consolato d'Italia.
  • 3. Dichiarazione in forma scritta semplice sul possesso della cittadinanza italiana (o di qualsiasi altro stato membro dell'UE);
  • 4. Fotocopia del documento di identità.
  • 5. Fotocopia del codice fiscale italiano.
  • 6. Fotocopia del diploma di scuola media superiore.
  • 7. Fotocopie di tutti i documenti presentati.
  • 8. Modulo per la richiesta di equipollenza.

Se state raccogliendo i documenti per l'ottenimento della dichiarazione di equipollenza, saremo lieti di aiutarvi con l'ottenimento della Dichiarazione di valore in loco e l'ottenimento del codice fiscale.

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