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Nel processo civile è prevista la possibilità delle corti di emettere la sentenza di merito in contumacia.

La sentenza in contumacia può essere emessa nel caso in cui il convenuto, debitamente informato del luogo e dell'ora dell'udienza, non si sia presentato al processo e non abbia informato della giusta causa della sua mancata comparizione, non abbia chiesto di esaminare la causa in sua assenza.

A nostro avviso la sentenza emessa in contumacia non è una forma efficace di giustizia, perché crea difficoltà nella determinazione del momento del passaggio in giudicato della sentenza della corte e permette al convenuto di annullare questa sentenza in qualsiasi momento.

La difficoltà di determinare il momento del passaggio in giudicato consiste nel fatto che dopo aver emesso una sentenza in contumacia la corte è tenuta a inviarla al convenuto entro tre giorni.

Successivamente il convenuto ha il diritto di annullare la sentenza in contumacia entro sette giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il convenuto non lo faccia, la sentenza in contumacia passa in giudicato a partire dalla consegna al convenuto dell'atto giudiziario.

Se il convenuto non riceve copia della sentenza in contumacia allora, come spiegato dalla Corte Suprema della Federazione Russa, passa in giudicato allo scadere delle seguenti tempistiche nel loro complesso:

  • tre giorni per l'invio della copia della sentenza al convenuto,
  • sette giorni concessi al convenuto per consegnare la richiesta di annullamento della sentenza emessa,
  • un mese per appellare la sentenza in contumacia in modalità di appello.

Nella pratica anche tempistiche di per sé già così lunghe per il passaggio in giudicato della sentenza in contumacia possono allungarsi.

Innanzitutto, non sempre i giudici emettono la sentenza in forma definitiva così velocemente da poterla inviare al convenuto entro tre giorni dalla pronunciazione.

In secondo luogo, spesso la cancelleria e l’ufficio spedizioni dei tribunali lavorano con calma, quindi la sentenza in contumacia non viene prontamente spedita al convenuto.

In terzo luogo la corte deve considerare le tempistiche di stoccaggio della lettera nell'ufficio postale all'indirizzo del convenuto (si tratta di 7 giorni) che ha il diritto di ritirare la lettera nell'ultimo giorno e successivamente di inviare in tribunale la richiesta di annullamento della sentenza in contumacia.

Pertanto può crearsi una situazione tale per la quale la sentenza in contumacia passa in giudicato, l'istante ne riceve il mandato esecutivo, e successivamente la corte riceve la richiesta di annullamento della sentenza in contumacia e il processo viene riaperto.

Quindi l'emissione di una sentenza in contumacia da parte della corte può avere conseguenze negative per l'istante e per la sua possibilità di ottenere il mandato esecutivo ed eseguire la sentenza in tempi brevi. Al contempo il convenuto può abusare del diritto, allungando i tempi di contestazione della sentenza in contumacia il più possibile.  

Inoltre, la legge permette di aggirare la situazione senza che la corte emetta una sentenza in contumacia. Per farlo l'istante deve dichiarare all'udienza giudiziaria che non è d'accordo all'emissione della sentenza in contumacia. In tal caso la corte rimanda l'udienza.

Riteniamo che sia preferibile che la corte rimandi più volte l'udienza, ma che alla fine emetta una sentenza ordinaria e non in contumacia.

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Sentenza in contumacia

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