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Nell'autenticare una traduzione presso il Consolato Generale d'Italia spesso ci sentiamo chiedere se la traduzione va allegata alla fotocopia o all'originale del documento.

I diritti consolari sono calcolati in 10 euro per ciascun foglio della copia e 13 euro per ogni foglio della traduzione.

Se la traduzione viene allegata alla fotocopia del documento, i diritti consolari per 1 foglio costano 10 euro (per l'autentica della copia) + 13 euro (per l'autentica della traduzione). Se allegata all'originale, allora si pagheranno solo 10 euro (per l'autentica della traduzione).

Per definire i criteri ai quali attenersi per prendere una decisione, occorre considerare quattro tipi di documenti:

  • Documenti rilasciati dagli organi di stato civile;
  • Documenti didattici;
  • Documenti autenticati dal notaio e documenti giudiziari;
  • Certificati di assenza (presenza) di carichi penali.

Si presuppone che il primo e secondo tipo di documenti siano di quelli che restano al richiedente "per tutta la vita". In primo luogo si tratta di atti degli organi di stato civile. Quasi sempre la traduzione di questi documenti è allegata alla fotocopia. Tuttavia, in caso di preparazione dei documenti per l'ottenimento della cittadinanza italiana e della pratica di trascrizione occorre allegare la traduzione all'originale. I certificati (e non gli atti!) degli organi di stato civile hanno una validità limitata, quindi la traduzione di questi certificati va sempre allegata all'originale.

Per quanto riguarda i documenti didattici, di norma, viene richiesta la dichiarazione di valore in loco. Alla dichiarazione sono allegate le fotocopie del documento didattico e la sua traduzione. In questo modo i documenti didattici restano integri e la loro traduzione sarà sempre allegata alla fotocopia.

Molti atti giudiziari, come ad esempio le sentenze, le condanne, le delibere del tribunale sono emesse dalla corte per il richiedente per "lunga conservazione"; tuttavia, a differenza dei documenti del primo e secondo tipo, viene rilasciato non l'originale ma una copia autenticata dal tribunale stesso (con la dicitura "Copia conforme"). Il Consolato considera queste copie come originali e la traduzione viene allegata proprio a questo originale. 

N.B.! Consigliamo sempre di richiedere due copie di un atto giuridico!

I documenti notarili (consensi per l'espatrio, per una transazione, procure, contratti, etc.) nella maggior parte dei casi sono preparati appositamente per la parte ricevente. Di conseguenza la traduzione di questi documenti è allegata all'originale (salvo, ovviamente, i contratti).

Talvolta gli enti italiani necessitano dell'apostille su documenti, sui cui originali per legge non è possibile apporre l'apostille. In tal caso si può salvare la situazione chiedendo una copia notarile del documento e apostillando questa copia. Così come le copie degli atti giudiziari, queste copie sono considerate dal Consolato italiano originali.

I certificati di carichi pendenti per l'Italia hanno validità di sei mesi, quindi la traduzione di questi documenti va sempre allegata all'originale.

Autentica della traduzione al consolato Italiano: allegare alla traduzione o all'originale del documento?

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